Statuto della Sezione Piemonte - Valle d'Aosta del Gruppo Italiano dell'Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni
Art. 1
E’ costituita la SEZIONE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA DEL GRUPPO ITALIANO DELLA ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI (A.I.D.A.).
Tale Sezione ha natura di Associazione ed ha sede in Torino.
Art. 2
In conformità ai fini statutari dell’A.I.D.A., la Sezione persegue lo scopo di favorire lo studio dei problemi giuridici delle assicurazioni di ogni genere e specie. Essa promuove in ogni forma opportuna la cooperazione tra gli studiosi italiani di diritto delle assicurazioni e favorisce la collaborazione in sede internazionale dello studio del diritto assicurativo, al fine di comparare le diverse legislazioni e di contribuire a predisporre o a dare omogenea attuazione agli accordi internazionali.
La Sezione persegue esclusivamente fini scientifici e non ha scopo di lucro.
Art. 3
L’attività della Sezione, per l’assolvimento degli scopi associativi, consiste nel promuovere lo studio di problemi assicurativi di carattere generale o particolare, anche attraverso centri di studi, inchieste, riunioni, conferenze e convegni.
I fini associativi possono attuarsi anche attraverso la redazione di progetti di legge e di trattati internazionali, predisposizione di condizioni generali assicurative e redazione di pareri.
La Sezione potrà altresì pubblicare i risultati dei suoi lavori e favorirà l’insegnamento del diritto assicurativo.
Art. 4
La Sezione è costituita per una durata illimitata. Essa può essere disciolta per comprovata impossibilità di conseguire gli scopi sociali o per deliberazione della Assemblea Generale degli Associati presa con il voto favorevole della maggioranza degli associati.
Art. 5
Possono essere membri della Sezione persone fisiche, enti privati e pubblici, organi dello Stato, di enti territoriali nazionali o di enti internazionali, interessati ai problemi del diritto delle assicurazioni, purchè aventi sedi nel territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta.
L’ammissione di nuovi associati è deliberata insindacabilmente, a scrutinio segreto, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
I membri onorari e i membri corrispondenti sono chiamati a far parte della Sezione per elevata dignità personale e scientifica.
Art. 6
Con deliberazione del Consiglio Direttivo vengono stabilite le quote associative annuali a carico degli associati. Possono essere previste quote diverse per le persone fisiche e per gli enti collettivi. Il Consiglio Direttivo può esentare, in casi speciali, dal pagamento della quota annuale determinate istituzioni scientifiche o enti pubblici.
Art. 7
L’associato che intenda recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’esclusione dell’associato può essere deliberata insindacabilmente, a scrutinio segreto, dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.
Gli associati dimissionari od esclusi, così come gli eredi dell’associato, non hanno alcun diritto sui fondi sociali. Essi non possono ripetere i contributi versati.
Art. 8
L’Assemblea Generale degli Associati elegge eventuali Presidenti onorari della Sezione, nomina il Consiglio Direttivo, delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Sezione, ratifica l’operato degli altri organi statutari e delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea deve essere convocata almeno ogni anno dal Consiglio Direttivo mediante lettera ordinaria indirizzata a ciascun membro, almeno otto giorni prima della riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora o del luogo dell’adunanza. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un quarto degli associati.
Ogni associato ha un voto. E’ ammessa la delega per l’esercizio del voto ad altro associato.
L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei votanti, salvo che per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, per le quali è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, o per quello relativo allo scioglimento della Sezione od alla modifica del relativo patto statutario, per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati.
Ove almeno un terzo degli intervenuti all’assemblea lo richieda, la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Art. 9
I Presidenti onorari sono nominati a vita.
E’ di diritto Presidente onorario chi è stato Presidente della Sezione per almeno tre anni.
Il Presidente od il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente della Sezione – o, in sua vece, il Vice Presidente – presiede l’Assemblea Generale degli Associati ed il Consiglio Direttivo.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo nel numero minimo di nove o massimo di diciotto membri viene eletto dall’Assemblea Generale degli Associati e dura in carica tre anni.
I Consiglieri devono essere membri della Sezione e sono rieleggibili.
In caso di cessazione della qualità di associati, morte o dimissione di consiglieri, il Consiglio ha facoltà di provvedere alla propria integrazione per cooptazione. Qualora sia venuta meno la maggioranza dei Consiglieri di nomina assembleare, l’intero Consiglio si intenderà dimissionario e l’Assemblea generale degli Associati, da convocarsi a cura del Consiglio stesso, provvederà a nuove elezioni.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente ed il Tesoriere che, con altri quattro membri nominati dal Consiglio stesso, formano la Giunta esecutiva.
Alle sedute della Giunta e del Consiglio assistono anche il o i segretari della Sezione fino al numero di due, nominati dal Consiglio anche al di fuori di esso.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione o amministrazione che non siano attribuiti dallo Statuto ad altri organi associativi.
Esso è, in particolare, competente a deliberare in ordine a tutti gli atti aventi contenuto patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione .
Il Consiglio viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei Consiglieri, mediante lettera ordinaria indirizzata a ciascun Consigliere, almeno otto giorni prima della riunione.
Il Consiglio è regolarmente convocato qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto disposto negli articoli precedenti.
Art. 11
La Giunta esecutiva propone al Consiglio Direttivo il programma di lavoro annuale della Sezione.
Il Consiglio Direttivo può delegare, in tutto o in parte, alla Giunta o a singoli membri di essa, i propri poteri.
Il Tesoriere rappresenta legalmente la Sezione nei confronti dei terzi per tutti gli atti patrimoniali.
Egli ha altresì la rappresentanza processuale attiva e passiva della Sezione, ivi compresi i giudizi innanzi a organi amministrativi ed a collegi arbitrali.
Art. 12
Il Patrimonio della Sezione è formato dall’apporto delle quote degli Associati o da quanto la Sezione riceva a titolo di donazione, sovvenzione, o altro da persone fisiche o enti.
Art. 13
In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio di essa verrà devoluto al Gruppo Italiano dell’A.I.D.A.
Nell’ipotesi che ciò si renda impossibile per divieti legislativi o per soppressione dell’A.I.D.A. il patrimonio verrà devoluto ad enti aventi scopi similari.